Le imprese del Mezzogiorno hanno oggi la possibilità di combinare due importanti strumenti di incentivazione: il Conto Termico 3.0, che sostiene interventi di efficienza energetica e uso di fonti rinnovabili, e il Credito d’Imposta ZES Unica, agevolazione fiscale per investimenti produttivi in aree svantaggiate. Questi incentivi sono cumulabili tra loro?
- Introduzione: Una Doppia Opportunità per la Crescita Sostenibile
- Il Conto Termico 3.0: Incentivi per l’Efficienza Energetica
- Il Credito d’Imposta per la ZES Unica
- Un’agevolazione per chi investe nel Mezzogiorno
- Investimenti e limiti
- Le aliquote del credito d’imposta
- Analisi della Cumulabilità: È possibile sommare i benefici?
- Le Regole Generali per il Credito d’Imposta ZES
- Cumulo tra ZES Unica e Conto Termico 3.0: Cosa dicono le fonti?
- Esempio Pratico e Considerazioni Operative
- ✅ Checklist Operativa per le Imprese
- 📌 FAQ (Domande Frequenti)
Introduzione: Una Doppia Opportunità per la Crescita Sostenibile
Le imprese situate nelle regioni del Mezzogiorno hanno a disposizione un duplice vantaggio per promuovere la propria crescita in chiave sostenibile. Da un lato, possono investire in efficienza energetica e fonti rinnovabili grazie agli incentivi del nuovo Conto Termico 3.0; dall’altro, possono beneficiare delle significative agevolazioni fiscali legate alla Zona Economica Speciale (ZES) Unica. Questi due strumenti, se combinati in modo strategico, possono accelerare la transizione energetica e allo stesso tempo rafforzare la competitività aziendale. La corretta pianificazione di questi investimenti non è solo una questione di conformità normativa, ma un’azione strategica in grado di generare un vantaggio competitivo duraturo. Questo articolo ha lo scopo di illustrare in dettaglio entrambi gli strumenti e di analizzare le regole e le possibilità di cumulo, basandosi esclusivamente sulle informazioni normative disponibili.
Il Conto Termico 3.0: Incentivi per l’Efficienza Energetica
Che cos’è e a chi si rivolge
Per il Conto Termico 3.0 lo schema di decreto è stato adottato ma la piena operatività è ancora in attesa, difatti il decreto è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 224 del 26 settembre 2025, con entrata in vigore dopo 90 giorni e potenziale attivazione piena nei primi mesi del 2026.
Esso si preannuncia come uno strumento strategico ideato per sostenere interventi finalizzati all’incremento dell’efficienza energetica e all’adozione di fonti di energia rinnovabile per la produzione di calore. Una delle novità più rilevanti è l’ampliamento della platea dei soggetti beneficiari, che ora include:
- Privati cittadini
- Imprese e professionisti
- Pubbliche Amministrazioni (PA)
- Enti del Terzo Settore
- Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) e configurazioni di autoconsumo collettivo
Quali interventi sono incentivati?
Il Conto Termico 3.0 copre una vasta gamma di interventi volti sia al miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici sia alla produzione di energia termica pulita. Tra le opere ammissibili figurano:
- Interventi sull’involucro edilizio (es. cappotto termico, isolamento, sostituzione di infissi).
- Sostituzione di generatori termici con pompe di calore ad alta efficienza.
- Installazione di sistemi a biomassa (caldaie, stufe).
- Installazione di sistemi solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria.
- Realizzazione di impianti fotovoltaici con sistema di accumulo, ma solo se abbinati all’installazione di una pompa di calore.
Come funziona l’incentivo
Per le imprese, l’incentivo può coprire fino al 65% delle spese ammissibili. Si parte da un’intensità base del 25%, che può essere incrementata in caso di interventi multipli o attraverso maggiorazioni specifiche, ad esempio per le PMI. Le modalità di erogazione sono pensate per essere rapide ed efficienti: per importi fino a 15.000 €, il contributo viene liquidato in un’unica soluzione entro 60 giorni dall’approvazione della domanda. Per importi superiori, il rimborso è rateizzato. La richiesta di accesso diretto all’incentivo deve essere presentata al Gestore dei Servizi Energetici (GSE) entro 90 giorni dalla data di conclusione dei lavori.
Il Credito d’Imposta per la ZES Unica
Un’agevolazione per chi investe nel Mezzogiorno
Il Credito d’Imposta ZES Unica è un’agevolazione fiscale destinata alle imprese che realizzano investimenti in strutture produttive situate nei territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna.
Investimenti e limiti
Gli investimenti agevolabili devono far parte di un “progetto di investimento iniziale”. Possono includere l’acquisto di beni strumentali nuovi, come:
- Macchinari, impianti e attrezzature varie.
- Acquisto di terreni e acquisizione, realizzazione o ampliamento di immobili strumentali.
Sono previsti due vincoli importanti: il valore dei terreni e degli immobili non può superare il 50% del valore complessivo dell’investimento agevolato, e i progetti di investimento devono avere un importo minimo di 200.000 euro.
Le aliquote del credito d’imposta
Le aliquote massime del credito d’imposta variano in base alla dimensione dell’impresa e alla regione in cui viene effettuato l’investimento, come definito dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027.
| Dimensione Impresa | Calabria, Campania, Puglia, Sicilia | Basilicata, Molise, Sardegna | Abruzzo |
| Piccola | 60% | 50% | 35% |
| Media | 50% | 40% | 25% |
| Grande | 40% | 30% | 15% |
Analisi della Cumulabilità: È possibile sommare i benefici?
Questo è il punto cruciale per le imprese che intendono pianificare i propri investimenti sfruttando entrambe le opportunità. La possibilità di cumulare i benefici del Conto Termico 3.0 e del Credito d’Imposta ZES Unica dipende da regole precise.
Le Regole Generali per il Credito d’Imposta ZES
Il Credito d’Imposta per la ZES Unica è qualificato come aiuto di Stato. Questa classificazione determina le seguenti regole generali di cumulo:
- È cumulabile con altri aiuti di Stato che insistono sui medesimi costi, ma solo a condizione che il beneficio complessivo non superi l’intensità di aiuto più elevata consentita dalla normativa europea di riferimento.
- È cumulabile con agevolazioni che non sono considerate aiuti di Stato (es. misure di carattere generale), a condizione che il cumulo non porti al superamento del costo totale sostenuto per l’investimento.
Cumulo tra ZES Unica e Conto Termico 3.0: Cosa dicono le fonti?
È fondamentale chiarire che le fonti normative disponibili non stabiliscono in modo diretto e inequivocabile la cumulabilità tra il Credito d’Imposta ZES Unica e il Conto Termico 3.0.
La possibilità di cumulo dipende interamente dalla classificazione del Conto Termico, ovvero se sia o meno un aiuto di Stato. Al momento non è certo, infatti la procedura è in fase di verifica presso la Commissione UE. Di conseguenza, è necessario procedere con la massima prudenza e verificare puntualmente la fattispecie. La classificazione è dirimente: se il Conto Termico fosse qualificato come aiuto di Stato, il cumulo con la ZES Unica non potrebbe superare l’intensità di aiuto più elevata consentita dalla normativa europea per quella tipologia di investimento. Se, invece, non fosse un aiuto di Stato, il cumulo sarebbe possibile fino alla concorrenza del 100% del costo sostenuto.
Per fornire un quadro più chiaro, si può osservare come altre normative siano esplicite. Ad esempio, la disciplina del “Transizione 5.0” vieta espressamente il cumulo con il credito ZES Unica, ma ammette quello con il Conto Termico (nel limite del costo sostenuto). L’assenza di un’indicazione altrettanto chiara per la combinazione tra ZES Unica e Conto Termico impone quindi cautela e la necessità di una verifica ufficiale.
Esempio Pratico e Considerazioni Operative
Per illustrare come un’impresa potrebbe approcciare i due incentivi, ipotizziamo il seguente scenario.
- Scenario: Una piccola impresa manifatturiera situata in Puglia intende realizzare tre investimenti distinti:
- La sostituzione di un vecchio generatore di calore con una pompa di calore ad alta efficienza per il riscaldamento dello stabilimento.
- L’acquisto di un nuovo macchinario per una linea produttiva, che rientra in un più ampio progetto di investimento iniziale.
- L’installazione di un innovativo sistema a biomassa per la cogenerazione ad alta efficienza, che produce sia calore per il processo produttivo sia energia elettrica per l’autoconsumo.
In questo caso, l’impresa può gestire i primi due investimenti in modo separato e lineare:
- Il primo investimento (la pompa di calore) è un intervento di efficienza energetica chiaramente ammissibile al Conto Termico 3.0. L’impresa potrebbe quindi richiedere l’incentivo, che può arrivare fino al 65% della spesa.
- Il secondo investimento (il nuovo macchinario) è un costo ammissibile al Credito d’Imposta ZES Unica. Essendo una piccola impresa localizzata in Puglia, potrebbe beneficiare di un’aliquota del 60%.
Il terzo investimento (il cogeneratore a biomassa) rappresenta un caso più complesso, poiché potrebbe essere potenzialmente idoneo per entrambi gli incentivi. Qui l’impresa dovrebbe applicare il processo di analisi descritto in precedenza. Innanzitutto, dovrebbe verificare la classificazione del Conto Termico. In attesa delle definizione della procedura presso la Commissione UE, l’approccio più prudente sarebbe considerare un solo incentivo o, alternativamente, presentare un interpello formale all’Agenzia delle Entrate per ottenere una risposta vincolante. Se il Conto Termico non fosse un aiuto di Stato, sarebbe possibile cumulare i benefici fino al 100% del costo sostenuto. In caso contrario, si applicherebbero i limiti europei sugli aiuti di Stato, rendendo indispensabile una verifica preventiva con gli enti competenti.
✅ Checklist Operativa per le Imprese
- 🔎 Identifica i costi: sono ammissibili per CT 3.0, per ZES Unica, o entrambi?
- 📑 Verifica i massimali: confronta le intensità di aiuto applicabili.
- 🧾 Documenta tutto: preventivi, contratti, relazioni tecniche, APE, fatture.
- 🗣️ Consulta esperti: tecnico energetico per CT 3.0, commercialista/consulente per ZES.
- 📤 Presenta domanda: rispetta i termini previsti dai bandi e dalle norme.
- 🛡️ Richiedi chiarimenti ufficiali: se ci sono dubbi su cumulo, valuta interpello.
📌 FAQ (Domande Frequenti)
Il Conto Termico 3.0 è un aiuto di Stato?
👉 Al momento non è certo: la procedura è in fase di verifica presso la Commissione UE.
Posso richiedere entrambi gli incentivi sullo stesso bene?
👉 Solo se non si supera l’intensità di aiuto prevista e se la normativa non impone divieti espressi.
Cosa succede se supero i massimali?
👉 Il contributo in eccesso potrebbe essere revocato o non riconosciuto in fase di controllo.
