Previdenza complementare 2026: dal 1° luglio nuove regole su adesione ai fondi pensione

Alessandro Angelone
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Previdenza complementare 2026: dal 1° luglio nuove regole su adesione ai fondi pensione

Dal 1° luglio 2026 cambiano in modo profondo le regole di adesione dei lavoratori ai fondi pensione, con impatti immediati su imprese, HR e consulenti del lavoro.

Titolo proposto

Fondi pensione dal 1° luglio 2026: cosa devono fare subito aziende e HR

Introduzione

La legge di Bilancio 2026 (legge n. 199/2025) ridisegna le modalità di adesione dei lavoratori alla previdenza complementare, introducendo l’adesione automatica per i neoassunti e nuovi obblighi informativi per tutti gli altri. Luglio è dietro l’angolo: chi gestisce personale deve riorganizzare processi, modulistica e flussi verso i fondi pensione per evitare errori e contenziosi.

1. Le novità chiave in sintesi

  • Aumento del limite di deducibilità dei contributi ai fondi pensione da 5.164,57 a 5.300 euro annui, applicabile dal periodo d’imposta 2026.

  • Dal 1° luglio 2026 le prestazioni pensionistiche possono essere erogate in capitale fino al 60% del montante accumulato (non più solo il 50%), con la restante parte in rendita.

  • Se la rendita derivante dalla conversione di almeno il 70% del montante è inferiore al 50% dell’assegno sociale, l’intera prestazione può essere erogata in capitale.

  • Dopo due anni di partecipazione a una forma pensionistica, il lavoratore può trasferire l’intera posizione ad altro fondo da lui scelto, con eliminazione della precedente clausola sul TFR maturato.

2. Adesione automatica per i lavoratori di prima assunzione

Per i lavoratori di “prima assunzione” (mai versato contributi prima del 30 giugno 2026) scatta l’adesione automatica alla previdenza complementare. L’adesione è indirizzata alla forma pensionistica collettiva prevista da contratti o accordi collettivi (nazionali, territoriali o aziendali) e, in presenza di più fondi, al fondo con il maggior numero di iscritti in azienda salvo diverso accordo.

In assenza di accordi collettivi, la forma di destinazione è il fondo residuale attualmente gestito da Fondo Cometa. Entro 60 giorni dalla prima assunzione il lavoratore può però:

  • rinunciare all’adesione automatica e conferire il TFR maturando a un diverso fondo da lui scelto;

  • oppure mantenere il TFR in azienda, con facoltà di revocare successivamente la scelta e aderire a una forma complementare.

3. Il ruolo del datore di lavoro: informative e adempimenti

Il datore di lavoro deve conservare la dichiarazione del lavoratore (rinuncia, scelta di altro fondo, mantenimento TFR) e consegnarne copia al dipendente. In caso di mancata revoca entro 60 giorni, l’azienda comunica l’adesione al fondo di destinazione e inizia i versamenti dal mese successivo, comprensivi di TFR, contributo aziendale e contributo del dipendente (quest’ultimo non dovuto se la retribuzione annua lorda è inferiore all’assegno sociale).

Alla prima assunzione il datore è tenuto a fornire un’informativa che illustri:

  • accordi collettivi applicati in tema di previdenza complementare;

  • meccanismo di adesione automatica;

  • fondo destinatario dell’adesione automatica;

  • opzioni alternative e relative tempistiche.
    Questa informativa può essere integrata nella comunicazione di trasparenza ex d.lgs. 104/2022, semplificando la documentazione consegnata in fase di assunzione.

4. Lavoratori non di prima assunzione

Per i lavoratori non di prima assunzione, alla stipula del rapporto il datore di lavoro deve:

  • fornire informativa sugli accordi collettivi applicabili in materia di previdenza complementare;

  • verificare la precedente scelta del lavoratore (eventuale adesione a fondi) e acquisire apposita dichiarazione.

Se il lavoratore non si esprime, si applica comunque l’adesione automatica, con una distinzione:

  • se è già iscritto a una forma pensionistica, può indicare entro 60 giorni a quale fondo conferire il TFR maturando; in mancanza di scelta, opera l’adesione automatica al fondo collettivo individuato;

  • se non ha mai aderito a nessuna forma, vale la regola della revoca entro 60 giorni, come per i neoassunti.

Resta cruciale il discrimine temporale: un lavoratore assunto il 29 giugno 2026 segue ancora la disciplina precedente del TFR2 con meccanismo di silenzio-assenso semestrale, mentre chi è assunto dal 1° luglio 2026 rientra nel nuovo schema di adesione automatica con revoca entro 60 giorni.


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Svolgo la professione di Dottore Commercialista e di Revisore Contabile. Mi interessa molto la materia della Finanza Pubblica. Sono appassionato di tecnologia. Sempre pronto al confronto!
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