Previdenza complementare 2026: dal 1° luglio nuove regole su adesione ai fondi pensione
Dal 1° luglio 2026 cambiano in modo profondo le regole di adesione dei lavoratori ai fondi pensione, con impatti immediati su imprese, HR e consulenti del lavoro.
Titolo proposto
Fondi pensione dal 1° luglio 2026: cosa devono fare subito aziende e HR
Introduzione
La legge di Bilancio 2026 (legge n. 199/2025) ridisegna le modalità di adesione dei lavoratori alla previdenza complementare, introducendo l’adesione automatica per i neoassunti e nuovi obblighi informativi per tutti gli altri. Luglio è dietro l’angolo: chi gestisce personale deve riorganizzare processi, modulistica e flussi verso i fondi pensione per evitare errori e contenziosi.
1. Le novità chiave in sintesi
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Aumento del limite di deducibilità dei contributi ai fondi pensione da 5.164,57 a 5.300 euro annui, applicabile dal periodo d’imposta 2026.
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Dal 1° luglio 2026 le prestazioni pensionistiche possono essere erogate in capitale fino al 60% del montante accumulato (non più solo il 50%), con la restante parte in rendita.
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Se la rendita derivante dalla conversione di almeno il 70% del montante è inferiore al 50% dell’assegno sociale, l’intera prestazione può essere erogata in capitale.
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Dopo due anni di partecipazione a una forma pensionistica, il lavoratore può trasferire l’intera posizione ad altro fondo da lui scelto, con eliminazione della precedente clausola sul TFR maturato.
2. Adesione automatica per i lavoratori di prima assunzione
Per i lavoratori di “prima assunzione” (mai versato contributi prima del 30 giugno 2026) scatta l’adesione automatica alla previdenza complementare. L’adesione è indirizzata alla forma pensionistica collettiva prevista da contratti o accordi collettivi (nazionali, territoriali o aziendali) e, in presenza di più fondi, al fondo con il maggior numero di iscritti in azienda salvo diverso accordo.
In assenza di accordi collettivi, la forma di destinazione è il fondo residuale attualmente gestito da Fondo Cometa. Entro 60 giorni dalla prima assunzione il lavoratore può però:
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rinunciare all’adesione automatica e conferire il TFR maturando a un diverso fondo da lui scelto;
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oppure mantenere il TFR in azienda, con facoltà di revocare successivamente la scelta e aderire a una forma complementare.
3. Il ruolo del datore di lavoro: informative e adempimenti
Il datore di lavoro deve conservare la dichiarazione del lavoratore (rinuncia, scelta di altro fondo, mantenimento TFR) e consegnarne copia al dipendente. In caso di mancata revoca entro 60 giorni, l’azienda comunica l’adesione al fondo di destinazione e inizia i versamenti dal mese successivo, comprensivi di TFR, contributo aziendale e contributo del dipendente (quest’ultimo non dovuto se la retribuzione annua lorda è inferiore all’assegno sociale).
Alla prima assunzione il datore è tenuto a fornire un’informativa che illustri:
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accordi collettivi applicati in tema di previdenza complementare;
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meccanismo di adesione automatica;
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fondo destinatario dell’adesione automatica;
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opzioni alternative e relative tempistiche.
Questa informativa può essere integrata nella comunicazione di trasparenza ex d.lgs. 104/2022, semplificando la documentazione consegnata in fase di assunzione.
4. Lavoratori non di prima assunzione
Per i lavoratori non di prima assunzione, alla stipula del rapporto il datore di lavoro deve:
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fornire informativa sugli accordi collettivi applicabili in materia di previdenza complementare;
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verificare la precedente scelta del lavoratore (eventuale adesione a fondi) e acquisire apposita dichiarazione.
Se il lavoratore non si esprime, si applica comunque l’adesione automatica, con una distinzione:
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se è già iscritto a una forma pensionistica, può indicare entro 60 giorni a quale fondo conferire il TFR maturando; in mancanza di scelta, opera l’adesione automatica al fondo collettivo individuato;
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se non ha mai aderito a nessuna forma, vale la regola della revoca entro 60 giorni, come per i neoassunti.
Resta cruciale il discrimine temporale: un lavoratore assunto il 29 giugno 2026 segue ancora la disciplina precedente del TFR2 con meccanismo di silenzio-assenso semestrale, mentre chi è assunto dal 1° luglio 2026 rientra nel nuovo schema di adesione automatica con revoca entro 60 giorni.
