Rinegoziazione mutui CDP 2026: dal 16 marzo la finestra per Comuni e Province

Alessandro Angelone
4 Min Read

Dal 16 marzo al 9 aprile 2026 si apre una nuova finestra operativa per la rinegoziazione dei mutui concessi da Cassa Depositi e Prestiti (CDP) a Comuni, Province e Città metropolitane. L’operazione, regolata dalla circolare n. 1310/2025, interessa un bacino potenziale di circa 115.000 prestiti per un debito residuo complessivo di 21,7 miliardi di euro e coinvolge oltre 5.500 enti locali su tutto il territorio nazionale.

La misura consente di ridurre la quota capitale dovuta nel biennio 2026-2027 senza allungare la durata del piano di ammortamento originario. Per gli amministratori locali e i responsabili dei servizi finanziari si tratta di un’opportunità concreta di ottimizzare la gestione del debito, da valutare con attenzione entro i tempi previsti.

Quali prestiti sono rinegoziabili

Ai sensi della circolare CDP n. 1310/2025, sono ammessi i prestiti con debito residuo pari o superiore a 10.000 euro e scadenza ammortamento successiva al 31 dicembre 2033. Sono inclusi anche i prestiti già rinegoziati in precedenti operazioni, quelli rinegoziati ai sensi del D.M. 20 giugno 2003, e i prestiti di enti in dissesto con ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato approvata.

Condizioni economiche dell’operazione

Gli enti verseranno nel biennio 2026-2027 una quota capitale complessiva pari al solo 3% del debito residuo iniziale. La differenza sarà rimborsata negli anni successivi mediante rate semestrali costanti posticipate, senza allungamento della scadenza originaria. Le condizioni di tasso post-rinegoziazione saranno pubblicate da CDP il 16 marzo 2026. L’operazione non costituisce novazione del debito ed è strutturata in equivalenza finanziaria.

Il quadro normativo

Il comma 678 della Legge n. 199/2025 stabilisce che la delibera compete all’organo esecutivo (Giunta), anche in esercizio provvisorio, con obbligo di iscrizione in bilancio di previsione. Il comma 679 prevede che, fino al 2028, le risorse derivanti dalla rinegoziazione siano utilizzabili dagli enti senza vincoli di destinazione.

Il parere dell’organo di revisione

Pur non determinando nuovo indebitamento ai sensi dell’art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL), l’operazione altera le condizioni economiche del prestito. Si ritiene pertanto che il parere dell’organo di revisione sia necessario. I revisori dovranno in ogni caso esprimersi sulla conseguente variazione di bilancio.

Adempimenti pratici per gli enti

  • Verificare l’ammissibilità dei prestiti secondo la circolare n. 1310/2025
  • Analizzare l’impatto sugli equilibri di bilancio attuali e prospettici
  • Predisporre la delibera dell’organo esecutivo entro il 9 aprile 2026
  • Acquisire il parere dell’organo di revisione
  • Procedere alla variazione di bilancio
  • Monitorare le condizioni di tasso pubblicate da CDP il 16 marzo

FAQ sulla rinegoziazione mutui CDP 2026

Cos’è la rinegoziazione CDP e a chi si applica?

Consente a Comuni, Province e Città metropolitane di ridurre la quota capitale dei mutui CDP nel biennio 2026-2027. Si applica ai prestiti con debito residuo superiore a 10.000 euro e scadenza oltre il 31/12/2033.

La rinegoziazione allunga la durata del mutuo?

No. Il piano di ammortamento originario non viene allungato: la quota rinviata viene distribuita nelle rate successive già previste.

È necessaria la delibera del Consiglio comunale?

No. Il comma 678 della Legge di Bilancio 2026 attribuisce la competenza all’organo esecutivo (Giunta), anche in esercizio provvisorio.

Le risorse liberate hanno vincoli di destinazione?

No. Fino al 2028, il comma 679 della Legge n. 199/2025 consente l’utilizzo senza vincoli di destinazione.


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Svolgo la professione di Dottore Commercialista e di Revisore Contabile. Mi interessa molto la materia della Finanza Pubblica. Sono appassionato di tecnologia. Sempre pronto al confronto!
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